formatore dei formatori corso da 24 ore

Come diventare formatore sicurezza

Il formatore della sicurezza sul lavoro è una figura professionale richiesta dal D.Lgs. 81/2008 e disciplinata in modo puntuale dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, che ne definisce i requisiti minimi di qualificazione. Diventare formatore qualificato significa poter erogare legalmente formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e altre figure aziendali. In questa guida aggiornata al 2026 vediamo nel dettaglio il prerequisito, i 6 criteri alternativi previsti dal decreto, le aree tematiche di qualificazione e l’obbligo di aggiornamento triennale.

Il quadro normativo: perché serve la qualifica di formatore

Fino al 2014 chiunque, in possesso di esperienza, poteva fare docenza in materia di sicurezza sul lavoro. Con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014) il quadro è cambiato: in attuazione dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. 81/2008, sono stati introdotti criteri minimi obbligatori per qualificare il formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il principio del decreto è chiaro: si considera qualificato il formatore che dimostri di possedere contemporaneamente i tre elementi minimi fondamentali — conoscenza della materia, esperienza lavorativa, capacità didattica. Ognuno dei 6 criteri elencati nel decreto è strutturato per garantire la compresenza di questi tre elementi.

Il prerequisito comune a tutti i criteri

Prima di parlare dei singoli criteri, va chiarito il prerequisito di legge: il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Senza questo titolo non è possibile accedere ad alcuno dei 6 criteri di qualificazione, con l’unica eccezione prevista per i datori di lavoro che effettuano formazione esclusivamente ai propri lavoratori nell’ambito dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008.

I 6 criteri di qualificazione del D.I. 6 marzo 2013

Possesso del prerequisito alla mano, per qualificarsi come formatore-docente è necessario soddisfare almeno uno dei sei criteri alternativi previsti dal decreto. Ogni criterio combina elementi di esperienza professionale, titolo di studio e formazione didattica in modi diversi: questo permette a profili eterogenei (laureati senza esperienza, professionisti senza laurea, datori di lavoro, RSPP/ASPP) di accedere alla qualifica con il percorso più coerente con la propria storia.

1° Criterio — Esperienza pregressa come docente

Riguarda chi ha già un’esperienza didattica significativa: almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nell’area tematica oggetto della docenza. È l’unico criterio che non richiede una “specifica didattica” aggiuntiva, perché l’esperienza di docenza pregressa la sostituisce. Tipicamente è il criterio scelto da chi insegna già da tempo in ambito sicurezza, formazione aziendale o accademia.

2° Criterio — Laurea coerente con l’area tematica

Si rivolge ai laureati: laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area tematica oggetto della docenza, oppure corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. La sola laurea non basta: occorre aggiungere una specifica didattica, scelta tra quattro alternative previste dal decreto (vedi sotto). Tipici profili: ingegneri, medici del lavoro, psicologi del lavoro, laureati in scienze della prevenzione.

3° Criterio — Corso 64 ore in SSL + 12 mesi di esperienza

È il percorso pensato per chi non ha laurea coerente e nemmeno esperienza triennale, ma vuole accedere alla qualifica costruendo entrambe le condizioni: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a un corso di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica e a una specifica didattica. Il corso da 64 ore di Nubes Formazione copre integralmente il requisito formativo di questo criterio.

4° Criterio — Corso 40 ore in SSL + 18 mesi di esperienza

Variante del 3° Criterio: attestato corso 40 ore in materia SSL + almeno 18 mesi di esperienza lavorativa coerente + specifica didattica. Si applica a chi ha già maturato un’esperienza più lunga (18 mesi invece di 12) e accetta in cambio un percorso formativo più breve (40 ore invece di 64).

5° Criterio — Esperienza triennale in SSL

Per i professionisti con storia consolidata: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente alla specifica didattica. Non serve né laurea coerente né corso 64/40 ore: è l’esperienza pluriennale a fare da “garanzia” della conoscenza. Tipici profili: consulenti SSL freelance, tecnici della sicurezza, ex dipendenti di enti formazione.

6° Criterio — Esperienza nei ruoli RSPP, ASPP o preposto

Dedicato a chi ha ricoperto ruoli specifici nel sistema aziendale di prevenzione e protezione: almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP, oppure almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP, oppure almeno 12 mesi nel ruolo di preposto, unitamente alla specifica didattica. In quest’ultimo caso la docenza è limitata al macro-settore ATECO di riferimento del preposto.

La “specifica didattica”: le quattro alternative

I criteri 2, 3, 4, 5 e 6 richiedono tutti, in aggiunta agli altri requisiti, il possesso di una specifica didattica, da scegliere tra quattro alternative previste dal decreto:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso “formazione formatori”)
  • abilitazione all’insegnamento, oppure conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione presso Università o Organismi accreditati
  • 32 ore di docenza negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • 40 ore di docenza negli ultimi 3 anni in qualunque materia (anche fuori dall’ambito sicurezza)
  • 48 ore di corso in affiancamento a docente qualificato negli ultimi 3 anni

La prima opzione — il corso “formazione formatori” di 24 ore con esame finale — è quella scelta dalla maggioranza dei professionisti perché non richiede né esperienze didattiche pregresse né titoli universitari specifici. Il corso 24 ore di Nubes Formazione è progettato esattamente per coprire questa specifica didattica, ed è valido per i Criteri 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto.

Le 3 aree tematiche di qualificazione

La qualifica di formatore non è generale ma si acquisisce con riferimento a specifiche aree tematiche. Il D.I. 6 marzo 2013 individua tre aree tematiche, ognuna delle quali raccoglie materie tecnicamente affini ed assimilabili:

  1. Area normativa, giuridica, organizzativa (D.Lgs. 81/2008, accordi Stato-Regioni, sistema di prevenzione aziendale, DVR, sorveglianza sanitaria)
  2. Area rischi tecnici e igienico-sanitari (rischi meccanici, elettrici, chimici, biologici, ergonomici, microclima, rumore, vibrazioni, DPI)
  3. Area relazioni e comunicazione (comunicazione in aula, gestione del gruppo, dinamiche relazionali, stress lavoro-correlato dal punto di vista psicosociale)

Il formatore si qualifica nell’area (o nelle aree) tematica per la quale ha maturato i requisiti del criterio scelto. Una volta acquisita, la qualifica è permanente, fatto salvo l’obbligo di aggiornamento triennale.

L’obbligo di aggiornamento triennale

Una volta qualificato, il formatore-docente non si “ferma”: il decreto prevede l’obbligo di aggiornamento professionale a cadenza triennale per mantenere la qualifica. L’aggiornamento può essere svolto, alternativamente:

  • frequentando, per almeno 24 ore complessive nel triennio e nell’area tematica di competenza, seminari, convegni specialistici o corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti di cui all’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008
  • partecipando, in qualità di docente, a corsi di formazione per almeno 24 ore complessive nel triennio nell’area tematica di competenza

Il primo triennio di aggiornamento, per i formatori già qualificati alla data di entrata in vigore del decreto (18 marzo 2014), è scaduto il 18 marzo 2017. Il quarto triennio è scaduto il 18 marzo 2026: chi era formatore al 18 marzo 2014 e non ha mantenuto l’aggiornamento nel triennio appena chiuso, deve regolarizzare la propria posizione il prima possibile per evitare contestazioni in fase di vigilanza.

Come scegliere il percorso giusto: una mappa pratica

Davanti a 6 criteri alternativi è facile confondersi. Ecco una semplificazione operativa, in base al tuo profilo di partenza, per orientarti tra le opzioni:

Se hai laurea coerente con l’area tematica (ingegneria, medicina del lavoro, psicologia del lavoro, scienze della prevenzione e simili): il tuo riferimento è il 2° Criterio. Ti manca solo la specifica didattica → la copri con il corso 24 ore.

Se hai esperienza triennale documentabile nella salute e sicurezza (consulente SSL, tecnico della sicurezza, ex addetto SPP, ecc.): il tuo riferimento è il 5° Criterio. Anche qui ti manca solo la specifica didattica → corso 24 ore.

Se sei RSPP, ASPP o preposto con esperienza nei rispettivi ruoli: il tuo riferimento è il 6° Criterio. Stesso schema: serve solo la specifica didattica → corso 24 ore.

Se non hai né laurea coerente né esperienza pluriennale ma vuoi diventare formatore della sicurezza: il tuo riferimento è il 3° Criterio. Il percorso è più strutturato perché parte da zero: serve il corso 64 ore in SSL, almeno 12 mesi di esperienza lavorativa coerente con l’area tematica, e la specifica didattica (corso 24 ore). La combinazione “64 ore + 24 ore + 12 mesi di esperienza” è il pacchetto più scelto da chi parte da zero.

Se hai già almeno 90 ore di docenza in area sicurezza negli ultimi 3 anni: sei già di fatto qualificato in base al 1° Criterio. Non ti serve né un corso aggiuntivo né altra documentazione, basta produrre evidenza delle ore di docenza svolte.

Quanto costa diventare formatore della sicurezza

Il costo di accesso alla qualifica varia in base al criterio scelto. Per chi parte già con laurea coerente, esperienza triennale o esperienza in ruoli RSPP/ASPP/preposto, l’investimento più tipico è il solo corso 24 ore di specifica didattica: a Nubes Formazione il corso è disponibile a 49 €. Per chi parte da zero e deve coprire sia il corso 64 ore (3° Criterio) sia la specifica didattica, l’investimento complessivo è di 148 € totali (99 € il corso 64 ore + 49 € il corso 24 ore).

Entrambi i corsi sono erogati interamente in FAD asincrona, accessibili 24 ore su 24 da PC, tablet o smartphone, con esame finale e attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 rilasciato da Nubes Formazione, ente accreditato dalla Regione Siciliana (DDS 1408 del 29/11/2023, CIR KF5100), con validità su tutto il territorio nazionale.

Perché Nubes Formazione

Nubes Formazione Professionale è una società cooperativa siciliana accreditata dalla Regione Siciliana per la formazione professionale, attiva da anni nei corsi di sicurezza sul lavoro, nelle qualificazioni del Repertorio Regionale, nei corsi gratuiti finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus e nei servizi per il lavoro. Le sedi operative sono a Palermo (Via Ugo La Malfa 62) e Monreale (Salita Collegiata 1). La segreteria didattica è raggiungibile al numero +39 091 5720629 e all’indirizzo info@nubesformazione.it.

Per approfondire l’offerta completa di corsi di sicurezza sul lavoro di Nubes — formatori, RSPP, ASPP, preposti, dirigenti, lavoratori — visita la categoria Salute e Sicurezza del catalogo.

Domande frequenti sulla qualifica del formatore

Posso diventare formatore della sicurezza senza laurea?
Sì. La laurea è richiesta solo dal 2° Criterio. Tutti gli altri criteri (1, 3, 4, 5, 6) non richiedono la laurea: il prerequisito comune è il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Esistono quindi percorsi pienamente legittimi per qualificarsi anche senza titolo universitario.

La qualifica vale in tutta Italia?
Sì. Il D.I. 6 marzo 2013 è una norma nazionale e la qualifica acquisita ai sensi del decreto ha validità su tutto il territorio italiano.

Qual è la differenza tra il corso 64 ore e il corso 24 ore?
Sono due cose diverse. Il corso 64 ore copre il “requisito formativo in materia di salute e sicurezza” presente nel 3° Criterio del decreto. Il corso 24 ore copre la “specifica didattica” presente nei Criteri 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto. Spesso si fanno entrambi: per accedere alla qualifica con il 3° Criterio servono 64h + 24h + 12 mesi di esperienza.

Quanto dura la qualifica una volta acquisita?
La qualifica è permanente. È previsto solo l’obbligo di aggiornamento professionale di 24 ore complessive nell’area tematica ogni triennio.

Per quali corsi posso fare docenza una volta qualificato?
Per i corsi di formazione di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008: corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, e — sotto specifiche condizioni — anche per RSPP/ASPP secondo l’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016. Per corsi specifici (Coordinatori, addestramento attrezzature, primo soccorso) restano fermi i requisiti aggiuntivi previsti dalle rispettive normative di riferimento.